martedì 12 luglio 2011

Statuto dell'Associazione D.S.A. - Dislessia, un limite da superare

STATUTO

Approvato il 26 febbraio 2011

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Articolo 1
- Denominazione –

Si è  costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000  n° 383, un’associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia, denominata “D.S.A. – Dislessia, un limite da superare”.

Articolo 2
- Sede-

L’associazione ha sede nel comune di S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via E. Mario n° 8. E’ consentito istituire o chiudere sedi secondarie, anche in altre città d’Italia o all’estero, o trasferire la sede all’interno del Comune esclusivamente mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3
- Durata –

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4
- Scopi dell'associazione –

L’Associazione, non ha carattere politico, né religioso, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale umana, civile, culturale e di mutuo aiuto.

Si prefigge l’obiettivo prioritario di fornire un sostegno alle famiglie, un indirizzo e una guida su come affrontare la dislessia.

L’associazione si propone, inoltre, di fornire alle persone con D. S. A. e alle loro famiglie un aiuto per trovare una risposta ai loro problemi, sia diagnostici, sia di assistenza scolastica e riabilitativa.

L’associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

·       assistenza, formazione e divulgazione i merito ai  problemi inerenti la dislessia;
·       promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici di apprendimento (in breve D. S. A.);
·       promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende AA. SS. LL., di programmi e percorsi di formazione professionale per l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con D. S. A.;
·       diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi;
·       promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, di articoli, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
·       formazione dei formatori e di tutor con competenza specifica e formazione per il personale della scuola e socio-sanitario.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di/con  altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, accessoria e strutturalmente funzionale al migliore raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione opera ricorrendo prevalentemente all’apporto volontario e gratuito dei soci (ordinari ed onorari), ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.

L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o a contratto, e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

SOCI

Articolo 5
- Soci –

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
 I soci si dividono in soci fondatori, onorari, sostenitori, ordinari.
Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione. Essi faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo a tempo indeterminato.
Sono onorari i soci che per l'attività prestata si sono particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell’Associazione. I soci onorari sono esentati  dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nell’Assemblea.
Sono soci sostenitori coloro che versano, annualmente, una quota associativa superiore a quella richiesta ai soci ordinari.
Sono ordinari tutti gli altri soci, che versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, e dà diritto a tutti i componenti del nucleo familiare del socio di fruire dei servizi e delle attività dell’Associazione.
Articolo 6
- Diritti e obblighi degli associati -

Gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di:

·          partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall’Associazione;
·          godere dei servizi e dell’assistenza erogati dall’Associazione;
·          ricoprire le cariche associative;
·          partecipare all’assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
·          avere accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione;
·          ottenere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell’Associazione, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo;
·          recedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. “ 7 ”.

Tutti i soci hanno l’obbligo di:

·          svolgere la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito;
·          rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
·          rispettare le norme statutarie e regolamentari, nonché gli atti deliberati dagli organi dell‘Associazione.

Articolo 7
- Perdita della qualità di socio -

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o decesso.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal regolamento interno o dalla delibera del Consiglio Direttivo.

L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio danneggi - moralmente e materialmente -l'Associazione, ovvero sia causa di disordini e/o dissidi tra i soci, ovvero compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, o, infine, qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, che deve essere comunicata al socio escluso a mezzo raccomandata A/R.

L’impugnazione della delibera di esclusione non ne sospende l’efficacia.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Articolo 8
- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

·          l'Assemblea dei soci;
·          il Consiglio Direttivo;
·          il Presidente;

Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell’art.6.

Articolo 9
- Assemblea dei soci -

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati, anche coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L’Assemblea è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:

·          elegge i membri del Consiglio Direttivo;
·          approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio, entro il 30 giugno di ogni anno;
·          approva la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
·          approva i regolamenti interni ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata, mediante comunicazione scritta anche via fax o e-mail, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga il Presidente dell’Associazione, o lo richiedano al Presidente almeno tre membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci.

L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’associazione.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l’atto costitutivo e/o lo Statuto, ovvero per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ad eccezione delle ipotesi di cui all ’ art 10 , 9° comma.

Ad ogni socio spetta un solo voto, e si può fare rappresentare in assemblea da altro socio, purché non appartenente al Consiglio Direttivo, munito di regolare delega scritta. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono svolte dal segretario dell’Associazione, o in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E’ prevista la collaborazione con altre associazioni al solo scopo di perseguire i fini e gli obbiettivi che sono stabiliti dal presente statuto e dalla Legge n. 170/2010 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 18/10/2010 sui D.S.A. - Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Articolo 10
- Consiglio Direttivo -

L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, da un minimo tre ad un massimo di nove.
 
L’Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i relativi membri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di tre mandati.

Successivamente per essere rieletti occorrerà una votazione con una maggioranza dei due terzi dei soci.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno. L’eletto che, dopo l’elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l’ultimo eletto.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per quattro sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.  Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo dev’essere comunicata all’Assemblea alla prima riunione utile.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

·         coordinare l’attuazione delle linee programmatiche definite dall’assemblea, individuando le modalità operative, e promuovere ogni iniziativa ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
·         eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
·         predisporre lo schema di bilancio annuale consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
·         redigere entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo;
·         predisporre la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
·         predisporre il regolamento interno, e le eventuali modifiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
·         deliberare sulle domande di nuove adesioni;
·         determinare la quota associativa annuale;
·         provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea dei soci;
·         deliberare l’assunzione di eventuale personale dipendente;
·         vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
·         determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
·         istituire comitati interni, coordinamenti regionali e sezioni territoriali, conformemente a quanto stabilito nel regolamento interno;
·         promuovere raccolte di fondi.


In casi eccezionali , su  parere insindacabile del Presidente , il Consiglio Direttivo può all’unanimità deliberare le modifiche dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo non può demandare le seguenti funzioni:

·         elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
·         predisposizione dello schema di bilancio annuale consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
·         predisposizione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
·         predisposizione del bilancio annuale preventivo;
·         predisposizione del regolamento interno e sue eventuali modifiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
·         deliberazione sulle domande di nuove adesioni;
·         determinazione della quota associativa annuale;
·         gestione degli affari di straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea dei soci;
·         istituzione dei comitati interni, coordinamenti regionali e sezioni territoriali, conformemente a quanto stabilito nel regolamento interno;
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta ogni tre mesi per monitorare l’attività sociale e programmare le attività future; si raduna inoltre ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta.
Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 5 giorni  prima della prima convocazione, ovvero entro 48 ore in caso di convocazioni urgenti.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

Non è prevista delega per i membri assenti.

Articolo 11
- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In particolare, compete al Presidente:

·          curare l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio;
·          coordinare le attività dell’associazione;
·          firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 12
- Sezioni territoriali -

Negli ambiti locali in cui sia presente un congruo numero di soci potranno essere costituite Sezioni territoriali aventi il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nel territorio  ed il Consiglio Direttivo, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell’Associazione, la divulgazione informativa ed il miglior perseguimento dei suoi scopi nel territorio.

Negli ambiti locali in cui sia presenti un congruo numero di sezioni territoriali potranno essere costituiti Coordinamenti regionali aventi il compito di favorire l’operatività delle diverse sezioni.

Costituzione, funzionamento e attività delle Sezioni territoriali e Coordinamenti regionali  sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13
- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell’associazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal patrimonio libero. Il Patrimonio libero è costituito da ogni ulteriore risorsa economica a disposizione dell’associazione, ed è costituita da ogni bene, mobile o immobile acquisito, anche a seguito di lasciti o donazioni.

Gli eventuali avanzi di gestione prodotti non possono essere in nessun caso distribuiti, né direttamente né indirettamente, ed affluiscono al Patrimonio libero, ovvero al Fondo di dotazione, secondo le deliberazioni in tal senso dell’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale.

Articolo 14
- Risorse economiche -

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

·          quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
·          contributi concessi da enti e privati;
·          frutti e da rendite di beni e valori appartenenti all’Associazione, nonché dai proventi dell’eventuale alienazione di essi;
·          contributi erogati da organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati;
·          ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
·          eventuali proventi derivanti da attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;
·          altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Articolo 15
- Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’associazione coincide con l’anno solare.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il successivo 30 giugno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 16
- Libri dell’associazione -

L’associazione ha il compito di tenere:

·          il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
·          il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
·          il libro dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17
- Devoluzione del patrimonio sociale -

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e, quindi, la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ai fini dell’utilità sociale proprie dell’Associazione,  secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Articolo 18
- Attività di revisione -

Qualora si renda necessario od opportuno, sarà nominato dall’Assemblea dei soci un Revisore dei Conti, esterno all’Associazione e scelto tra esperti in materia contabile e fiscale, cui è affidato il controllo della gestione amministrativa dell’associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti, se nominato, deve rendicontare con apposita relazione sulla regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri e sulla  bilanci.

Articoli 19
- Disposizioni generali –

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

Letto, firmato e sottoscritto


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